L'ECM è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l'aggiornamento continuo. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi. Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
Dall' 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni dell' 1 agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema ECM del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.lgs 502/1992 integrato dal D.lgs 229/1999, che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.

La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

 

Organi Istituzionali

Con il Decreto ministeriale 24 settembre 2008, è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
La Commissione, che dura in carica 3 anni dalla data del suo insediamento, viene nominata dal Ministro della Salute che la presiede. Con il nuovo sistema di formazione continua la Commissione nazionale per la formazione continua si avvale:

  • del Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione
  • del Comitato Tecnico delle Regioni: che assicura la partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome attraverso componenti - designati dalla Commissione salute
  • dell’Osservatorio Nazionale composto da esperti di provata esperienza nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato Regioni (5 componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (6 componenti)
  • del CoGeAPS che ha il ruolo di gestore della Anagrafe Nazionale dei crediti formativi
  • della Consulta Nazionale della formazione permanente: organo tecnico di consulenza composto da rappresentanti di Società scientifiche, Organizzazioni sindacali, Associazioni di provider, Associazioni di tutela.

 

Professioni

Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Il programma nazionale prevede che l'ECM sia controllata, verificata e misurabile; inoltre, che sia incoraggiata, promossa ed organizzata. E' esonerato dall'obbligo dell' ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.

fonte Ministero della Salute - www.salute.gov.it

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