DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

(13 settembre 1946, n. 233)
[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561]

Con le modifiche apportate dalla Legge 5 gennaio 1955, n. 15, dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362, e dal Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360.

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO:

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del l’Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto i decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
Ha sanzionato e promulga:Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali Art. 1. - In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurgici, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche.
Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica [ora il Ministro della sanità], sentite le rispettive Federazioni Nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime designandone la sede.
Art. 2 - (modificato con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027):
Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo non superano i cento;
di sette se superano i cento, ma non i cinquecento;
di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento;
di quindici se superano i mille e cinquecento.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti;
il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt.
38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].
Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt.
38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].
;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Art. 4. - Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art. 5. - Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell’Art. 4 è ammesso ricorso all’Assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell’Art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 6. - I Consigli Direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente [per altri motivi di scioglimento vedi l’Art. 36 del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica [ora del Ministero della sanità], sentite le rispettive Federazioni Nazionali.
Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell’Albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.Capo II - Degli Albi professionali Art. 7. - Ciascun Ordine e Collegio ha un Albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.
All’Albo dei medici-chirurghi è aggiunto l’elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l’esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti [vedi RDL 13 gennaio 1930, n. 20].
Art. 8. - Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo [vedi anche Art. 100, co. II, T.U. 1934 delle leggi sanitarie].
Art. 9. - Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole [Cfr il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub. E della voce istruzione pubblica: istruzione superiore.
Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia. In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio come la Legge 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore di cittadini italiani, rimpatriati dall’estero e la Legge 18 dicembre 1951, n. 1515, recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.L.vo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l’abilitazione degli stessi all’esercizio della professione];
e) [modificato dall’Art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio;
Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili [Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l’ammissione agli esami per l’esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con RD 28 settembre 1934, n. 1753; l’accordo 19 giugno 1939 fra l’Italia e il Belgio, concernente l’esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con Legge 30 novembre 1939, n. 2016; l’accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania del 20 aprile 1954, per regolare l’esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell’altro Paese, resa esecutiva con DPR 25 novembre 1954, n. 1372.
Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull’equivalenza di titoli di studio; possono qui ricordarsi, per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con Legge 24 luglio 1954, n. 722 (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 277 (Art. 15)].
Art. 10. - I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’Albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell’Ordine o Collegio limitatamente all’esercizio della libera professione.
Art. 11. - La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto [Sulla base dell’Art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha modificato la lettera e) del primo comma dell’Art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, la cancellazione d’ufficio da parte del Consiglio Direttivo è possibile solo quando l’iscritto abbia la residenza ed eserciti la professione fuori della circoscrizione dell’ordine o collegio];
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal 2° comma dell’Art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.
Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all’estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato [Comma aggiunto dall’Art. 1, Legge 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall’Art. 1, Legge 14 dicembre 1964, n. 1398. Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all’Art. 3 di quest’ultima, che qui si riporta:
«Art. 3. - Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero l’iscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) nel n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121». Successivamente, però, l’articolo unico, Legge 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:
«Articolo Unico: Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell’Albo dell’Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968»].Capo III - Delle Federazioni Nazionali Art. 12. - [3° e 4° comma modificati con l’Art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni Nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono dirette da un Comitato Centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti;
di sette membri per la Federazione delle ostetriche.
Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un tesoriere ed un Segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale;
il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.
Art. 13. - [Modificato dall’Art. 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
I Comitati Centrali sono eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi nell’anno successivo alla elezione dei Presidenti degli Ordini Professionali, tra gli iscritti agli Albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo Albo provinciale.
Art. 14. - Il Consiglio Nazionale è composto dei Presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio Nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato Centrale.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale.
Art. 15 - Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:
a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;
b) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell’Art. 3 del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della Federazione preso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale:
e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli ordini ed i Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell’Art. 3;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 16. - I Comitati Centrali possono essere sciolti quando non sono in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica [ora del Ministero della sanità], sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria;
alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.Capo IV - Della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie Art. 17 - [Modificato con l’articolo unico della Legge 5 gennaio 1955, n. 15 e l’ultimo comma, modificato con l’Art. 4 della Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
Presso l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica [Ora del Ministero della sanità] è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione Centrale nominata con Decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio Superiore di Sanità e da un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al VI [Ora un funzionario del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o equiparata].
Fanno parte altresì della Commissione:
a) per l’esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l’esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
c) per gli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
d) per gli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti [lettera e) aggiunta dall’Art. 6, Legge 24 luglio 1985, n. 409].
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati Centrali delle rispettive Federazioni Nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione Centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla Segreteria della Commissione Centrale è addetto personale in servizio presso l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica [Ora del Ministero della sanità].
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il Presidente;
almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d’indole generale e per l’esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il Presidente ha la facoltà di convocare le Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l’intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie [Così sostituito l’originario Art. 17, dall’articolo unico Legge 5 gennaio 1955, n. 15].
Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di diciotto membri della Commissione, compreso il Presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria [Comma aggiunto dall’Art. 4, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
Art. 18. - La Commissione Centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali.
Art. 19. - Avverso le decisioni della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell’Art. 362 del Codice di procedura civile.Capo V - Disposizioni transitorie e finali Art. 20. - I Presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i Presidenti delle Federazioni Nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli Provinciali e del Consiglio Superiore di Sanità.
Art. 21. - Gli iscritti agli Albi sono tenuti anche alla iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria [Vedi i provvedimenti riportati alla sottovoce F].
L’ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d’accordo con il Consiglio Nazionale delle rispettive Federazioni Nazionali.
Art. 22. - Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l’ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l’incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi.
Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle provincie nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto [Altre disposizioni transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate sulla durata in carica dei Consigli direttivi, con Legge 10 aprile 1954, n. 106 e con l’Art. 6, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione degli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati all’Art. 22.
Art. 24. - Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica nominerà, per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l’incarico di amministrare le federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali.
Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto [Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica dei Comitati centrali, nell’Art. 7, Legge 21 ottobre 1957, n. 1027].
Art. 25. - L’attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta.
Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art. 26. - Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all’Art. 17.
Art. 27. - Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell’attività infermieristica [Vedi la Legge 29 ottobre 1954, n. 1049].
Art. 28. - Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati Centrali delle federazioni nazionali, alla tenuta degli Albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni dagli Albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione Centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l’applicazione del presente decreto [Regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946
De Nicola - De Gasperi- Gullo - Gonella - D’Aragona
Visto, il Guardasigilli, Gullo
Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 ottobre 1946.
Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 74 - Frasca

Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221

Approvazione del regolamento perla esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112)

Il Presidente della Repubblica

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946,n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coni Ministri per gli affari esteri, per l’interno, per la grazia e giustizia, perle finanze, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale:
Decreta:
E’ approvato nell’ultimo testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1950.
Einaudi - De Gasperi - Sforza
Scelba - Piccioni - Vanoni
Gonella - Marazza
Visto, il Guardasigilli: Piccioni
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 maggio 1950.
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 33 - Frasca.

Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

[Con le modifiche apportate dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].

Capo I - Degli Albi professionali
Art. 1. - Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio provinciale provvede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell’Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.
Art. 2. - Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine e Consiglio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al Prefetto, per l’affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell’Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica [Ora Ministero della sanità], ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l’Ordine o Collegio e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Art. 3. - L’Albo è formato secondo l’ordine alfabetico.
Per ogni iscritto sono indicati:
il cognome, il nome, la paternità;
il luogo e la data di nascita;
la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero;
il domicilio;
la data di iscrizione all’Albo;
il titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione con l’indicazione dell’autorità, del luogo e della data del suo rilascio.
Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d’ordine corrispondente all’anzianità di iscrizione nell’Albo della provincia.
L’anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione all’Albo.
Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
In apposita colona dell’Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione [Sulla qualifica di specialista si veda l’Art. 178 T.U. 1933 delle leggi sull’istruzione superiore, e il R.D. 26 gennaio 1942, n. 78, riportati rispettivamente alla voce Istruzione pubblica:
Istruzione superiore, nonché il regolamento di esecuzione della seconda, approvato con R.D. 23 novembre 1942, n. 1609.
Sul riconoscimento della qualifica di specialista erano state emanate norme transitorie, ormai superate, con il R.D. 29 agosto 1929, n. 1823, modificato dal R.D. 15 maggio 1930, n. 861, e dal R.D. 29 luglio 1933, n. 1150] nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge;
per ciascuno di essi sono indicati l’autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
Art. 4. - La domanda di iscrizione è diretta all’Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza [Per i sanitari italiani residenti all’estero, vedi la nota all’Art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233], e deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
g) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
In medico provvisto di titoli indicati nel terzo comma dell’Art. 3, deve presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all’esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norma vigenti in materia di bollo e di legalizzazione [Cfr, ora, il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, e Legge 18 marzo 1958, n. 228, riportati alla voce Documentazioni amministrative e Legalizzazioni di firme].
Art. 5. - I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono la iscrizione nell’Albo professionale, ai termini dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell’articolo precedente.
Essi devono a tal fine presentare un certificato dell’amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d’impiego.
Art. 6. - Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che si trovano nelle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dell’esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall’Art. 50 ai fini della riammissione nell’Albo.
Art. 7. - Ai fini dell’iscrizione nell’Albo a norma dell’Art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente Art. 4, producendo i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato di cui alle lettere c), d), e), dell’Art. 4 o degli equipollenti documenti esteri;
d) titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev’essere confermato dal prefetto della provincia.
Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da almeno tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall’autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica [Cfr ora n. 204 della tabella allegato A del D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle)].
Art. 8. - Sulla domanda d’iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l’iscrizione nell’Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa, per la consegna all’interessato, all’Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall’Art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.
La iscrizione nell’Albo è eseguita dopo che l’interessato ha dato prova dell’efferato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all’interessato, al prefetto e al procuratore della repubblica.
Art. 9. - Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo l’interessato può ricorrere alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione Centrale ai fini dell’iscrizione.
Art. 10. - E’ facoltà dell’iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall’esercizio della professione.
La domanda dev’essere presentata all’Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce.
A corredo di essa dev’essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal Presidente dell’Ordine o Collegio, nel cui Albo l’interessato si trova iscritto ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcune delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L’iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all’Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all’altro orine o Collegio la documentazione dell’interessato.
Art. 11. - Nel caso previsto dall’Art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall’Albo deve essere pronunciata entro un anno dall’accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato Art. 11, per la cancellazione dev’essere sentito l’interessato, il Presidente gli notifica la data fissata per l’audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall’Albo in su assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso provvedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall’Albo è, a sua richiesta, reinserito quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.
Art. 12. - Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall’Art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dell’Art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di sanità.
Il provvedimento del Prefetto dev’essere motivato.
Art. 13. - L’iscrizione all’Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica,.
salvo l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio comunale, ai sensi dell’Art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [Riportato alla voce Sanità pubblica].
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l’Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell’Albo.

Capo II - Delle Assemblee
Art. 14. - [Modificato con l’Art. 1 del D.P.R.10 dicembre 1959, n. 1360].
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine o Collegio è convocata l’assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L’avviso di convocazione, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’inizio delle votazioni a ciascuno degli iscritti all’albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
Art. 15. - [Modificato con l’Art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.
Art. 16. - [Modificato con l’Art. 3 del D.P.R. 19 dicembre 1959, n. 1360].
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’Albo, compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell’Ordine, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall’Art. 2 del decreto legislativi 13 settembre 1946, n. 233.
Art. 17. - [Modificato con l’Art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 1959, n. 1360].
Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell’Ordine o Collegio vengono dal presidente dell’Ufficio elettorale consegnate all’elettore, previa la sua identificazione, all’atto in cui l’elettore stesso si presenta per esprimere il voto;
contemporaneamente viene consegnata all’elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e al plico vengano incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l’Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all’ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All’ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e del plico dichiara riaperta la votazione.
Per l’ulteriore rinvio delle votazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell’Ordine o Collegio.
Art. 18. - Trascorso il termine per lo svolgimento per le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Art. 19. - [Modificato dall’Art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].
Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente articolo 3, secondo comma.
Art. 20. - Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti e alle autorità ed enti indicati nel precedente Art. 2.
Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
Art. 21. - Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
Art. 22. - [Modificato con l’Art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].
Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio.
Art. 23. - L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell’Art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Art. 24. - Per la validità delle Assemblee occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato.
Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l’elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Art. 25. - Le votazioni dell’Assemblea avvengono per scrutinio segreto per appello nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti.
Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 [Riportato alla voce Comuni e Province:
il capo richiamato contiene disposizioni sulle adunanze e deliberazioni delle amministrazioni locali].
Art. 26. - [Modificato con l’Art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360].
Le adunanze ordinarie dei Consigli Nazionali della Federazione hanno luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio Nazionale per l’elezione del Comitato centrale viene fatta nell’anno successivo alla elezione dei presidenti dei Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo.
La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell’Art. 14 si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell’Ordine o Collegio, il presidente della federazione e al Consiglio dell’Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione.
Art. 27. - Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti all’Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli Direttivi ed ai Comitati Centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli Direttivi ed i Comitati Centrali.

Capo III - Dell’amministrazione e contabilità
Art. 28. - Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.
Qualora l’Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni Nazionali hanno sede in Roma.
Art. 29. - [Modificato con l’Art. 8 della Legge 10 dicembre 1959, n. 1360].
I Presidenti degli Ordini o dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l’esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l’attività degli uffici.
Art. 30. - Le adunanze dei Consigli o Comitati Centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Esse debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 31. - Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio.
Sono ad esso affidati l’archivio, i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell’Art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso.
Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età che non sia il Tesoriere.
Art. 32. - Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell’Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l’importo e le modalità.
Il Consiglio può, inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell’Ordine o Collegio non indicate nel successivo Art. 33, paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario, ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscorre contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine o Collegio Art. 33. - Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l’obbligo da parte dell’esattore del non riscosso per il riscosso [Vedi il T.U. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858].
L’esattore versa direttamente agli ordini o Collegi, alle Federazioni e all’Ente di previdenza ed assistenza le quote dei contributi ad essi spettanti [Comma così sostituito dal D.P.R. 9 gennaio 1968, n. 640 (G.
U.
21 maggio 1968, n. 129)].
Art. 34. - Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 35. - I regolamenti interni degli ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all’approvazione della competente Federazione Nazionale.
I regolamenti delle federazioni Nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all’approvazione dei Consigli Nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica [Ora al Ministero della sanità], il quale nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può con decreto motivato, disporne l’annullamento per vizi di legittimità.
Art. 36. - Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall’Art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni Nazionali, anche nei casi di:
a) morosità nel pagamento del contributo di cui all’Art. 14 terzo comma, del decreto legislativo predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni Nazionali nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’Art. 15 lettera b) del decreto stesso.
Art. 37. - La vigilanza sugli enti indicati nell’Art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d’intesa con l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica.

Capo IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento
Art. 38. - I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica.
Art. 39. - Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato:
a) la menzione circostanziata egli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
c) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito.
Art. 40. - Le sanzioni disciplinari sono:
1) l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo Art. 43;
4) la radiazione dall’Albo.
Art. 41. - La radiazione è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Art. 42. - La condanna prevista per uno dei reati previsti dal Codice Penale negli artt.
446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) [Vedi anche la Legge 22 ottobre 1954, n. 1041], 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o al massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall’Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall’Albo:
a) l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall’Art. 222, secondo comma, del Codice penale:
c) l’applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall’Art. 215 del Codice penale, comma secondo n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.
Art. 43. - Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma egli artt.
140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) l’applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’Art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato Art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione è dichiarata dal Consiglio.
Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
Art. 44. - Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’Art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
E’ altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l’ammonizione.
Art. 45. - Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall’istruttoria quindi viene sentito, ove sia presente, l’incolpato.
L’incolpato deve comparire personalmente.
Non è ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l’incolpato il Consiglio decide.
Art. 46. - Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
Art. 47. - La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l’esposizione dei motivi, il dispositivo.
E’ sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte.
La decisione è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all’interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall’Albo o di sospensione dall’esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei precedenti artt.
42 e 43.
Art. 48. - Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell’Art. 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell’Art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall’Albo o di sospensione dall’esercizio professionale, nei casi preveduti negli artt.
42 e 43.
Art. 49. - Dell’inizio e dell’esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto e al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l’Albo in cui è iscritto l’incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato ed alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l’Albo a norma dell’Art. 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all’esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l’assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell’Art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 50. - Il sanitario radiato dall’Albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
Art. 51. - L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Art. 52. - Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle federazioni, ai sensi dell’Art. 15, lett.
g), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi dell’Art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell’Ordine o Collegio si intendono rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della Federazione;
nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell’Ordine o Collegio s’intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione.
L’incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell’Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.

Capo V - Della Commissione centrale
Art. 53. - I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall’interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il ricorso dell’interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall’Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt.
42 e 43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l’iscrizione nell’Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell’Albo, la commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
Art. 54. - Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia (e)omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall’Art. 21 è notificato all’Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Ove l’autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all’Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all’interessato, al procuratore della Repubblica e all’Ordine o Collegio.
Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all’interessato, al prefetto e all’Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell’Art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente Art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) la relata delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell’atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo [Cfr.
Legge 4 agosto 1939, n. 1517].
Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Art. 55. - Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente;
qualora l’impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, è sufficiente l’indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
3) l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni;
4) la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull’oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente lo svolgimento del ricorso, ove manchi l’indicazione del recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.
Art. 56. - Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell’Art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.
Art. 57. - Il deposito di ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo Art. 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
Art. 58. - La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente Art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l’ordine di presentazione dei ricorsi, l’adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso.
E' facoltà del presidente di variare l’ordine predetto.
Art. 59. - Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti alla data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.
Art. 60. - I provvedimenti istruttori, preliminari all’esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
Art. 61. - In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età.
Art. 62. - La Commissione è convocata d’ordine del Presidente con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Non è ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Art. 63. - Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.
Art. 64. - I componenti i Consiglio degli ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
Art. 65.
Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza;
in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
Art. 66. - La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:
1. l’indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell’autorità che ha proposto l’impugnazione;
2. l’oggetto del ricorso;
3. una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4. il dispositivo;
5. la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
La decisione è sottoscritta dal presidente, dall’estensore e dal segretario.
Art. 67. - La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell’originale nella segreteria.
Art. 68. - La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo Art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione all’interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.
Nello stesso termine è comunicata al consiglio dell’Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall’interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 69. - In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.
Dell’avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.
Art. 70. - Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo l’adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Art. 71. - La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti utili al ricorso.
Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l’indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Art. 72. - La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
Art. 73. - Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall’Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell’Art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Art. 74. - Indipendentemente dall’esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
Art. 75. - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni, In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della federazione interessata.
Art. 76. - L’ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in servizio presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica [Ora, Ministero della Sanità] di grado non inferiore al 6° [Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata], che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l’Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.
Art. 77. - Le spese per il funzionamento della Commissione e dell’Ufficio di segreteria sono a carico delle federazioni nazionali e determinate dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica [Ora, Ministero della Sanità] in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.

Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 78. - Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e del presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 79. - Le comunicazioni e le notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica le luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine o Collegio.
Art. 80. - I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli artt.
22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell’anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
Art. 81. - I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all’Art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983 [recante nuova disciplina giuridica dell’esercizio delle professioni sanitarie], al Consiglio superiore di sanità, o all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all’Art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.

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