Gli Ordini dei Farmacisti sono enti pubblici non economici dotati di autonomia organizzativa e di regolamentazione, basati sull’associazione di iscritti ad un Albo; sono enti elettivi, cioè i cui organi si rinnovano ogni tre anni in conseguenza di libere elezioni alle quali partecipano tutti gli iscritti; sono, infine, enti professionali in quanto hanno per oggetto una categoria di esercenti attività professionale. Ogni provincia ha il proprio Ordine, anche se è possibile che, per motivi demografici o storici un Ordine comprenda più province.

Gli Ordini Professionali furono istituiti in Italia agli inizi del '900 prendendo il nome di Ordini Sanitari Provinciali. Inizialmente le funzioni erano essenzialmente di creazione dell’elenco degli iscritti esercitanti in ogni singola provincia, e di controllo dell’attività di ognuno di essi. Nel 1912, i presidenti dei singoli ordini, diedero vita alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, associazione che comprendeva dunque tutti gli ordini, ma che fu soppressa qualche anno dopo, seguita, nel ’35, dagli stessi ordini, che furono sostituiti dai Sindacati Provinciali di Categoria.

Nei primi anni del dopoguerra fu forte il bisogno di una regolamentazione della materia, essendo venuti a decadere anche i Sindacati. Per questo motivo il Capo Provvisorio dello Stato, il 13 settembre 1946, promulgò il Decreto Legislativo n. 233 ‘Ricostruzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la Disciplina del Esercizio delle Professioni Stesse’, che ebbe il suo regolamento di attuazione con il D.P.R. 221 del 5 aprile 1950.

Con la riforma, in ogni provincia furono costituiti gli Ordini dei Farmacisti e delle altre professioni sanitarie. Inizialmente, ed ogni tre anni, in ogni ordine vengono costituiti gli organi dell’Ordine stesso: Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti. I membri del Consiglio sono eletti in assemblea, tra gli iscritti all’Albo “a maggioranza relativa ed a scrutinio segreto”, ed in numero variabile secondo il numero degli iscritti all’Albo, da un minimo di 5 ad un massimo di 15. Il Collegio dei Revisori è formato da 4 membri, tra cui un Presidente ed un supplente.

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